Nuova Pescara

 

Pescara,Montesilvano,Spoltore

La nostra grande città

A che punto siamo

I vantaggi

La Legge

Comuni diventano una sola grande città

Totale degli abitanti

Fondatori dell'Associazione "Nuova Pescara"

Ultime News

A che punto siamo

Se fossero stati rispettati i tempi del legislatore, mancherebbe poco alla costituzione di Nuova Pescara,  1° gennaio 2022, ma il ritardo sin qui cumulato porta all’evidenza la seconda data prevista dalla legge: 1° gennaio 2024.
Nuova Pescara esiste già nella vita quotidiana dei cittadini, ma non per la burocrazia e per una parte della politica. Ci sono ancora tre comuni, tre sindaci, tre giunte, tre diverse tipologie di tasse e via discorrendo. Il tutto comporta un aggravio di oneri e spese per i cittadini, in controtendenza con l’Europa, dove il cittadino, appunto, viene messo al centro di politiche di sviluppo economiche, sociali e ambientali, in cui in primis conta la persona.
Nuova Pescara è il riconoscimento di fatto di una realtà già esistente e ha l’onere di dimostrare ciò che per il resto del mondo è scontato: nel rispetto delle peculiarità di ciascun territorio, è possibile unire le forze per attrarre maggiori investimenti da poter reinvestire in servizi ed infrastrutture a beneficio della comunità.
L’associazione Nuova Pescara, composta dalle principali associazioni di categoria presenti sul territorio, perseguirà lo scopo per cui è stata fondata: agevolare il processo di costituzione della città, portando a conoscenza dell’opinione pubblica ritardi, interessi non legati al bene comune e tutto ciò che è contrario al rispetto ed alla tutela dei diritti del cittadino.

Vantaggi e opportunità di Nuova Pescara

Fonte: Servizio Studi – Camera dei Deputati

p

Nei comuni sorti a seguito della fusione di più comuni, lo statuto del nuovo comune può prevedere “forme particolari di collegamento” tra l’ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari

p

Il nuovo comune può utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno solo dei comuni originari, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino possibili ulteriori spazi di indebitamento

p

l’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali in loro favore; inoltre, il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali .

p

L’indicazione della residenza nei documenti dei cittadini e delle imprese resta valida fino alla scadenza, anche se successiva alla data di istituzione del nuovo comune

p

I codici di avviamento postale dei comuni preesistenti possono essere conservati nel nuovo comune

p

Al fine di favorire la fusione dei comuni,  l’articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico enti locali) prevede che lo Stato eroghi appositi  contributi straordinari per i  dieci anni decorrenti dalla  fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

p

Ogni anno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo

p

Tale contributo straordinario è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 – ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale – nel limite degli stanziamenti finanziari allora previsti.

p

La commisurazione del contributo spettante a ciascun comune è stata poi innalzata al 40 per cento dei trasferimenti attribuiti nel 2010 nel 2016 (art. 1, commi 17-18, legge n. 208/2015), al 50 per cento nel 2017 (art. 1, comma 447, legge n. 232/2016) e, da ultimo, al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 868, legge n. 205/2017).

p

A decorrere dal 2018, dunque, ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione spetta un contributo pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario, stabilito dal comma 17, lettera b), legge n. 208/2015

p

le disposizioni introdotte dal comma 450 della legge n. 190/2014, come di recente modificato dall’art. 21 del D.L. n. 50/2017, che prevedono una applicazione più limitata, per i comuni che procedono alla fusione, nei primi cinque anni dalla fusione stessa, dei vincoli relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero le disposizioni di cui all’art 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) che autorizzano dal 2016 i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

p

Inoltre, quanto disposto dall’articolo 22 del D.L. n. 50/2017, che consente ai comuni risultanti da fusione di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, anche ove non istituiscano municipi, e non oltre il quinto (in luogo dell’ultimo) esercizio finanziario del nuovo comune, e dal comma 37 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/207) che ha disposto una deroga al blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, consentendo a tali comuni per il 2018, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.

Il Cronoprogramma

secondo la Legge Regionale n° 26 del 24 agosto 2018

23 Sett., 2018

Assemblea costitutiva

Entro 30 giorni dal 24 agosto 2018 è prevista l’istituzione dell’Assemblea Costitutiva in capo alla quale deve essere, a sua volta, istituita la Commissione per la stesura dello Statuto provvisorio.

31 dic., 2018

Versamento contributo

Per l’anno 2018 è concesso, previa richiesta dei 3 Comuni interessati, un contributo regionale di € 300.000,00 da ripartire in base alla popolazione residente.

Settembre, 2020

Attivazione collaborazione

Entro settembre 2020 i tre Comuni dovranno attivare forme di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, razionalizzazione ed esercizio associato di funzioni comunali con particolare riferimento ai settori di cui all’art. 4

Ottobre 2020

Statuto provvisorio

Entro 12 mesi dalla istituzione della Commissione Statuto, la Commissione stessa rimette all’Assemblea il progetto di statuto provvisorio.

18 Ottobre 2020

Presentazione Statuto

Entro il 18 ottobre 2020 l’Assemblea costitutiva propone ai 3 Consigli Comunali la proposta di statuto elaborata dalla Commissione

18 dicembre, 2020

Approvazione Statuto

Termine entro il quale i 3 Comuni dovranno approvare la proposta di  Statuto provvisorio, sulla base del testo elaborato dalla Commissione.

31 mar. 2020

Trasmissione relazione

L’assemblea trasmette agli Organi coinvolti, Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Sindaci e consigli comunali, la relazione sullo stato del processo di fusione.

31 mar. 2021

Presentazione relazione conclusiva

L’Assemblea presenta la relazione conclusiva sul processo di fusione.

30 apr. 2021

Trasmissione determinazioni Consigli

I Consigli Comunali trasmettono alla Regione le proprie determinazioni sulle valutazioni espresse dall’Assemblea Costitutiva.

31 dicembre 2021

Ipotesi di diferimento della istituzione di Nuova Pescara.

I Consigli comunali dei 3 Comuni, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, possono differire al 1° gennaio 2024 il termine per la istituzione di Nuova Pescara.

1 gen. 2022

Primo termine nascita di “Nuova Pescara”

Il Comune di Nuova Pescara è istituito a decorrere del 1° gennaio 2022.

31 gen. 2022

Nomina Commissario ad acta

(prima ipotesi)

Scaduto il termine del 1 gennaio 2022, la Regione, in assenza di richiesta di differimento, previa diffida non inferiore a 30 gg., nomina un Commissario ad acta che provvede entro i successivi 30 gg. agli adempimenti previsti.

2022 – 2026

Ulteriore Contributo regionale

(prima ipotesi)

Per il nuovo Comune, è previsto dal 1° gennaio 2022 un contributo regionale per i successivi 5 anni, quantificato annualmente nel 7% del gettito derivante dall’addizionale regionale sul gas naturale.

1 gen. 2024

Secondo termine nascita di “Nuova Pescara”

Il Comune di Nuova Pescara è istituito dal 1° gennaio 2024, in caso di deliberazione di differimento adottata a maggioranza dei 2/3 dai Consigli Comunali.

31 gen. 2024

Nomina Commissario ad acta

(seconda ipotesi)

In caso di differimento del termine al 1° gennaio 2024, la Regione, previa diffida non inferiore a 30 gg., nomina un Commissario ad acta che provvede entro i successivi 30 gg. agli adempimenti previsti.

2024 – 2028

Ulteriore Contributo regionale

(seconda ipotesi)

Per il nuovo Comune, è previsto dal 1° gennaio 2024, un contributo regionale per i successivi 5 anni, quantificato annualmente nel 7% del gettito derivante dall’addizionale regionale sul gas naturale.

La legge regionale

L.R. 24 agosto 2018, n. 26: disposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara.

I soci fondatori